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Adozione di persona maggiorenne

COS'È

Riguarda l'adozione di una persona con piu' di 18 anni di eta'. Con questo procedimento l'adottato aggiunge al proprio il cognome dell'adottante, acquista i diritti anche successori e assume gli obblighi come un figlio.


CHI PUO'RICHIEDERLO

L'adottante deve aver compiuto 35 anni di eta' (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica), e l'adottato deve avere almeno 18 anni in meno di lui. Chi adotta non deve avere figli salvo casi eccezionali da valutarsi caso per caso.
Per l'adozione ordinaria serve il consenso:
- di chi adotta e suo eventuale coniuge
- di chi e' adottando e suo eventuale coniuge
- dei figli dell'adottante (nei casi ammessi)
- dei genitori dell' adottando.


DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, quinto piano, stanze 506/507


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Al ricorso occorre allegare i seguenti documenti:

1.      Contributo unificato Euro 98.00 + Euro 27.00 (tramite PAGOPA)
2.      Atto integrale  di nascita dell’adottante, in carta libera
3.      Certificato di residenza dell’adottante, in carta libera
4.      Stato di famiglia dell’adottante, in carta libera
5.      Atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' a norma dell’art.4 Legge 15/68, attestante che l’adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera
6.      Dichiarazione sostitutiva o atto di notorieta' attestante che l’adottando non e' stato adottato da altra persona, in carta libera
7.      Atto integrale  di nascita dell’adottando, in carta libera
8.      Stato di famiglia dell’adottando,  in carta libera
9.      Certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti, in carta libera

Il ricorso per l’adozione di persona che ha compiuto la maggiore eta' e' diretto al Presidente del Tribunale e deve contenere, tra l’altro, la richiesta di fissazione dell’udienza per la prestazione dei consensi dell’adottante e dell’adottando e dei coniugi dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
All’udienza di prestazione dei consensi, l’adottando eleggera' domicilio nel territorio italiano; qualora il consenso all’adozione venisse espresso con atto notarile, l’adottante, nello stesso atto, eleggera' domicilio nel territorio italiano.
Sarebbe opportuno che l’adottando eleggesse sempre domicilio presso lo stesso difensore dell’adottante, al fine di accelerare i tempi di notifica.


COMPETENZA

Tribunale del luogo di residenza dell'adottante


ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore e' indispensabile


NORMATIVA 

Artt. 291 e segg. cod. civ. come modificati dalla Legge 04/05/1983 n.184.

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