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Vigilanza giornali e pubblicazione periodici

ISCRIZIONE DI PERIODICI

L’Ufficio iscrizione periodici cura il  registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni ( caratterizzate dalla periodicita' ) realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

Nessun  periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicita' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'.


COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE

Compilare l’istanza intesa ad ottenere la registrazione utilizzando i modelli (allegato modello A - registrazione) e (allegato modello B - autocertificazione) seguendo le indicazioni contenute nell’allegato 1 – istruzioni per la registrazione.

La predetta istanza e i relativi allegati possono essere depositate attraverso la piattaforma del PROCESSO CIVILE TELEMATICO qualora la parte istante sia assistita da un legale o da un notaio, ovvero presso la Cancelleria Ufficio Iscrizione Periodici sita al quinto piano - stanza 505 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione).

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.


COME EFFETTUARE LE VARIAZIONI  DI  UN PERIODICO GIA’ REGISTRATO

Nel caso in cui intervengano modifiche rispetto a quanto già iscritto nel registro, compilare la dichiarazione utilizzando il modello (allegato modello C - variazioni) e ove occorra (allegato modello B – autocertificazione per variazioni) seguendo le indicazioni contenute nell’allegato 2 – istruzioni per le variazioni.

La predetta dichiarazione e i relativi allegati possono essere depositate attraverso la piattaforma del PROCESSO CIVILE TELEMATICO qualora la parte istante sia assistita da un legale o notaio (in tal caso, sarà necessario indicare il numero di ruolo generato al momento della iscrizione presentata ai sensi dell'art. 5 legge n. 47/1948) ovvero presso la predetta Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Lista degli allegati

Allegati

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