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Amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno

IN CHE COSA CONSISTE

L'amministrazione di sostegno è rivolta a tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

La finalità precipua pertanto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, venendo scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

In particolare, può essere nominato amministratore di sostegno:

  • il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
  • il genitore;
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • i parenti entro il quarto grado.

Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, nonché quelli che devono essere necessariamente informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora la scelta dell’amministratore non possa ricadere su uno di tali soggetti, per motivi di opportunità o gravi motivi, l'amministratore verrà nominato dal giudice tutelare, scegliendo tra soggetti terzi estranei, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


CHI PUO' RICHIEDERLA

La DOMANDA può essere presentata:

  • dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro in 4° grado; 
  • dagli affini entro il 2° grado;
  • dal tutore o curatore;
  • dal Pubblico Ministero.

N.B.: I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.


DOVE SI RICHIEDE: presso la cancelleria della Voontaria Giurisdizione (stanza 506), mediante deposito di istanza.

Per il soggetto nei confronti del quale si richieda l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno:

  • Copia integrale dell'atto di nascita;
  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;
  • Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale;
  • Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata;
  • Eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza (c.d. certificato di intrasportabilità);
  • Ulteriore documentazione sanitaria in possesso (es. diagnosi, prognosi, terapia e modalità di assunzione, necessità di ausilio di terze persone per l’assunzione della terapia, frequenza dell’assistenza da parte di terze persone, esami e controlli periodici, rete famigliare dell’assistito,  richieste inoltrate dal medico di famiglia a beneficio del paziente (es. invalidità, indennità di accompagnamento), esenzione dal pagamento del ticket, richieste che il  medico di famiglia ritiene opportuno inoltrare, elenco delle protesi e degli ausili di cui il paziente ha necessità e diritto);

Per il richiedente:

  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;

N.B. Nel caso in cui il richiedente NON provveda al deposito della richiesta personalmente, occorrerà depositare altresì una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;

Per il soggetto proposto quale amministratore di sostegno:

  • Copia del documento di identità;
  • Copia del codice fiscale;
  • Copia dello stato di famiglia;
  • Certificato dei carichi pendenti (da fornire all’atto del giuramento, qualora il Giudice Tutelare dovesse nominare il soggetto proposto nell’istanza quale AdS).

Ulteriori documenti necessari:

  • Dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti, ove possibile;
  • Situazione patrimoniale del beneficiando;

N.B: In caso di opposizione alla procedura di amministrazione di sostegno da parte dei soggetti legittimati (il coniuge o la persona stabilmente convivente; i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo; il tutore o il curatore del beneficiando; il pubblico ministero) sarà necessario fornire la documentazione a supporto dell’opposizione medesima (opposizione che dovrà essere debitamente motivata);

N.B: è NECESSARIO portare con sé i documenti suddetti anche in originale, per verifiche e controlli da parte della Cancelleria.


COME SI SVOLGE

Con la DOMANDA DI ACCESSO all’amministrazione di sostegno si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e, contestualmente, si suggerisce il nominativo della persona che il ricorrente ritiene essere idonea per lo svolgimento di tale incarico.

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata con ricorso al Giudice Tutelare competente da depositare c/o la Cancelleria del Giudice Tutelare.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare e verrà fissata un’udienza di comparizione, con decreto da notificare – nei tempi e nelle modalità ivi indicati - a cura del/dei ricorrente/i:

  • Al/alla beneficiando/a: nei confronti del/della beneficiando/a la notifica del ricorso e del decreto a mezzo Ufficiale Giudiziario è obbligatoria;
  • Agli altri soggetti indicati nel decreto: nei confronti di tali soggetti, in alternativa alla notifica del ricorso e del decreto, può essere prodotta apposita “dichiarazione di adesione” firmata e accompagnata dal documento d’identità del dichiarante (come da modulo scaricabile dalla presente sezione.

Nel corso dell'udienza il giudice:

  • Esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata impossibilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza;
  • Verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina nel quale saranno specificamente indicati la durata dell’incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

Tale decreto verrà di seguito annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come, una volta cessata l’amministrazione, il decreto di chiusura dell’ADS.

In CASI URGENTI il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto SENZA sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo, potendo anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori ed urgenti (405, IV comma c.c.) per la cura della persona e del suo patrimonio e potendo autorizzare il compimento di singoli atti. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore dovrà tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.


GIURAMENTO

L’Amministratore di sostegno sarà chiamato, una volta disposta la nomina, a porre in essere giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Il giuramento verrà prestato in sede dell’udienza fissata per tale incombente, salvo per gli avvocati e gli altri professionisti iscritti sul ReGindE che potranno alternativamente depositare con modalità telematica un verbale di giuramento, redatto in modalità digitale e sottoscritto con firma digitale. 

L’amministratore di sostegno NON è obbligato a redigere l’inventario dei beni del beneficiario, ma solo a presentare una situazione patrimoniale.

RENDICONTO

Entro il termine annuale, a partire dal decreto di nomina, l’amministratore dovrà depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del beneficiario e della gestione economica, utilizzando il modulo pubblicato nella presente sezione. E' un obbligo del tutore che dovrà rispettarne la scadenza.

CONTENUTI DEL RENDICONTO: nel rendiconto l’amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.

Al rendiconto andranno allegati i relativi documenti:

  • Copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della banca interessata o di Poste Italiane con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite);
  • Copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo;
  • Copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo;
  • Documentazione delle spese sostenute nel periodo rendicontato, (es. rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture / ricevute fiscali, tasse e imposte, ecc.), laddove dette spese non siano descritte quali “Movimenti Dare” nell’estratto di conto corrente bancario.

A beneficio della semplificazione e dell’alleggerimento documentale dei fascicoli, le documentazioni afferenti spese sostenute per il mantenimento del beneficiario/a (es. scontrini per acquisto generi alimentari, vestiario, beni di prima necessità), se e nella misura espressamente autorizzata dal decreto del Giudice tutelare, non dovranno essere allegate al rendiconto, ma dovranno essere conservate dall'amministratore di sostegno per essere presentate su eventuale richiesta del giudice tutelare.

I documenti già presenti nel fascicolo dell'amministrazione (es. visure catastali, situazione patrimoniale del beneficiando ecc.) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.


ATTI PER I QUALI OCCORRE SEMPRE L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE :

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

- riscuotere capitali,

- consentire alla cancellazione di ipoteche ovvero allo svincolo di pegni,

- nonché per assumere obbligazioni;

- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni ovvero legati;

- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;

- promuovere giudizi (tra cui quelli di divisione), salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento (N.B., al fine della vendita, per i beni immobili è necessaria la produzione di una perizia di stima giurata);

- costituire pegni o ipoteche;

- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


DEPOSITO ULTERIORI ISTANZE NELL’INTERESSE DEL BENEFICIARIO

Si veda modalità di deposito del rendiconto di cui sopra.


DEPOSITO RENDICONTO

Il rendiconto può essere presentato all’Ufficio del G.T. attraverso una delle seguenti modalità:

a) invio per raccomandata AR;

b) invio per posta elettronica CERTIFICATA all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.benevento@giustiziacert.it con scansione del documento d’identità da allegare al testo della relazione di rendiconto;

N.B. Gli allegati devono essere scansionati in formato .pdf e non devono essere superiori a n. 3-4 file di massimo 25 pagine ciascuno. Inoltre, per agevolarne l’acquisizione nel sistema informatico ministeriale, si richiede che i file da allegare al messaggio di posta elettronica siano elencati con ordine e ben descritti nel testo del messaggio che funge da nota di deposito.

c) accesso fisico alla Cancelleria;

d) per coloro che sono abilitato all'accesso al PCT (o sistema REGINDE) il deposito del rendiconto deve effettuato per via telematica. I documenti allegati devono essere elencati e numerati nel rendiconto. Eventuali istanze di liquidazione di indennità devono essere depositate con atto separato.


DEPOSITO RENDICONTO FINALE

L’amministratore di sostegno che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni dell’amministrato e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, il quale potrà concedere una proroga.


COSTI

Per il DEPOSITO della domanda:

€ 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica da corrispondere tramite PAGOPA.

N.B.  esente da Contributo Unificato e da imposta di registro.


NORMATIVA

Artt. 404 e ss. del Codice Civile;

L. 9 gennaio 2004, N. 6.

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