COS'È
Il legittimo portatore di un assegno (vale dire il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, può rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno è pagabile, o al Presidente del Tribunale dove è residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.
Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
CHI PUO'RICHIEDERLO
Il prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
DOVE RICHIEDERLO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - quinto piano - stanze 505 - 507 o trasmettendo la sottoindicata documentazione al seguente indirizzo pec: volgiurisdizione.tribunale.benevento@giustiziacert.it.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono:
- ricorso al Presidente del Tribunale;
- denuncia all'autorità Polizia e/o Carabinieri, (da presentare anche all'istituto emittente).
COSTI
- Contributo unificato di € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.
NOTA BENE
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.