COS'È
Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di furto, smarrimento o distruzione (ossia: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario) può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario è pagabile o al Presidente del Tribunale dove è residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale e/o vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Anche il debitore può richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data è successiva a quella di pubblicazione.
CHI PUO'RICHIEDERLO
Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario (cioè: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario). Anche il debitore può richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria, la smarrisce o se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - quinto piano - stanze 505 - 507 o trasmettendo la sottoindicata documentazione al seguente indirizzo pec: volgiurisdizione.tribunale.benevento@giustiziacert.it.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere l'ammortamento della cambiale e/o vaglia cambiario occorrono:
- ricorso al Presidente del Tribunale;
- denuncia all'autorità di Polizia e/o Carabinieri;
COSTI
- contributo unificato di € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
NORMATIVA
Art. 89 R.D. 5/12/1933 n. 1699