COS'È
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia persa la disponibilità a seguito di furto, smarrimento o distruzione, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza è pagabile.
Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza è di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
CHI PUO'RICHIEDERLO
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (vale a dire il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto).
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - quinto piano - stanze 505 - 507.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere l'ammortamento del libretto/certificato di deposito/polizza occorrono:
- ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento libretti/certificati di deposito/polizze) e relativa nota d'iscrizione;
- denuncia all'autorità di Polizia e/o Carabinieri.
COSTI
- contributo unificato di € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
NORMATIVA
Art. 6 Legge 948/1951