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Inabilitazione

Inabilitazione

COS'È

L'inabilitazione e' quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato puo' compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice: ne deriva che l'inabilitato conserva la capacita' di agire, perche' il curatore non e' un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido, ma e' un assistente che deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.
Possono essere dichiarati inabili il maggiore d'eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, coloro che per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Tuttavia, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, questo istituto giuridico ha visto sempre minore utilizzazione.
Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell'amministratore, di tal che occorre intervenire in maniera piu' rigida nella completa limitazione esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi.
Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, cosi' come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


CHI PUO'RICHIEDERLO

Puo' essere richiesta:

  • dal coniuge;
  • dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o
  • dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio tutele ed inabilitazioni - quinto piano - stanza 503.

Alla richiesta occorre allegare:
- copia dell'atto integrale di nascita,
- certificato di residenza,
- stato di famiglia,
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

Per il deposito del ricorso è richiesta l'assistenza di un legale.

Pagamento tramite PAGOPA da € 27,00.

N.B: competente e' il Tribunale del luogo dove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio.


POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente.

 

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