COS'È
È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale o civile o di un provvedimento giudiziario ovvero di atto verbalizzato dal cancelliere e contenuto nei registri. Le copie possono essere:
Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 73 – 76 - art. 153 disp. att.
CHI PUO'RICHIEDERLO
Le parti del procedimento e i loro difensori, le parti dell'atto e, su specifica autorizzazione, chiunque dimostri di averne interesse.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria dell'area che, secondo la natura dell'affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.
COSA OCCORRE
Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria in caso di richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati.
N.B: La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207 ha modificato la disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia, in vigore dal 1° gennaio 2025.
In caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del cinquanta per cento, ai sensi dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009;
A decorrere dal 28 febbraio 2023 per il processo civile il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall’art. 30 del medesimo T.U.S.G.) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA, attraverso il link sotto riportato.