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Diritti di copia e certificazione

COS'È

È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale o civile o di un provvedimento giudiziario ovvero di atto verbalizzato dal cancelliere e contenuto nei registri. Le copie possono essere:

  • semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (non hanno alcun valore legale in quanto prive di certificazione di conformità);
  • autentiche: aventi valore legale pari all'originale in quanto munite della certificazione di conformità.

Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 73 – 76 - art. 153 disp. att.


CHI PUO'RICHIEDERLO

Le parti del procedimento e i loro difensori, le parti dell'atto e, su specifica autorizzazione, chiunque dimostri di averne interesse. 


DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria dell'area che, secondo la natura dell'affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.


COSA OCCORRE

Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria in caso di richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati.

N.B: La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207 ha modificato la disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia, in vigore dal 1° gennaio 2025.

In caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del cinquanta per cento, ai sensi dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009;

  • nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell’art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;
  • nel caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) è  previsto un importo di € 8,00  per ogni invio
  • l’art. 269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale;

A decorrere dal 28 febbraio 2023 per il processo civile il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall’art. 30 del medesimo T.U.S.G.) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA, attraverso il link sotto riportato.

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