COS'È
Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Nel diritto italiano, le norme sul divorzio previste per il matrimonio si applicano anche all'unione civile. Procedura alternativa al ricorso in tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n. 162:
- in comune innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 2 L.cit.);
- con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L. cit.).
CHI PUO'RICHIEDERLO
Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi in caso di separazione giudiziale. Dopo 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore dellla Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Sezione Civile – Contenzioso
Cancelleria Volontaria Giurisdizione (in caso di divorzio congiunto).
COSA OCCORRE
Per il divorzio congiunto:
Per il divorzio giudiziale:
COSTI
Per il divorzio congiunto contributo unificato da € 43,00 (obbligo di pagamento telematico);
Per il divorzio giudiziale contributo unificato da € 98,00 (obbligo di pagamento telematico).