IN COSA CONSISTE
L'interdizione e' l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace (sia giudiziale che legale), ormai di residuale applicazione siccome richiede una vera causa civile e la pronuncia della sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione, con tempi piu' lunghi e maggiori esborsi per la necessita' di un difensore.
Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell'amministratore, di tal che occorre intervenire in maniera piu' rigida nella completa limitazione esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi. Sono dichiarati interdetti legali coloro che sono destinatari di una condanna penale all’ergastolo od alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, durante l’espiazione della pena
Solitamente il tutore è scelto nell'ambito familiare, cosi' come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, il tutore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse dell'interdetto.
Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
CHI PUO'RICHIEDERLO
Puo' essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore nonche' dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Contenzioso - Ufficio Iscrizione a ruolo quinto piano.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Alla richiesta occorre allegare:
- copia dell'atto integrale di nascita;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.
COSTI
Pagamento telematico da € 27,00 tramite PAGOPA
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
La sentenza del Tribunale e' appellabile innanzi alla Corte d'Appello.
COMPETENZA
La competenza è del Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore e' indispensabile.