COS'È
I coniugi possono concludere accordi al fine di pervenire a un divorzio su domanda congiunta, anche a mezzo di convenzione di negoziazione assistita, conclusa da Avvocati, ai sensi dell'art. 6 comma I, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014. In tal caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale.
I coniugi - in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti - possono concludere il divorzio su domanda congiunta anche innanzi all'ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014). In questo caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale.
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso. L'accordo concluso davanti all'ufficiale di Stato Civile non può contenere patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali mentre può prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di divorzio, purché non una tantum). Cosi: Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 24 aprile 2015 n. 6/15; v. al riguardo, Cons. Stato n. 4478 del 2016.