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Riabilitazione protesti

COS'È

La riabilitazione è un provvedimento emanato su istanza del debitore a condizione che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato.
Il decreto di riabilitazione consente la cancellazione dei protesti dal registro informatico tenuto dalla Camera di commercio.


CHI PUO'RICHIEDERLO

Ogni persona fisica o giuridica residente nel circondario del Tribunale di Benevento che abbia subìto il protesto di un assegno o di una cambiale, purché:

  • siano stati pagati l'importo indicato sul titolo protestato, le spese del protesto, gli interessi legali e la penale;
  • siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data del protesto (senza che siano intervenuti ulteriori protesti).

N.B: Per le cambiali pagate entro un anno dal protesto è possibile chiedere la cancellazione dal relativo registro, senza necessità di ottenere il decreto di riabilitazione, esclusivamente presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
È possibile chiedere in un’unica istanza la riabilitazione da più protesti, purché:

- gli stessi siano stati levati nell’arco massimo di tre anni;

- sia trascorso almeno un anno dall’ultimo protesto;

- l’istante non abbia subito protesti successivi a quello più recente indicato nella domanda.

Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli.


DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - quinto piano - stanze 505 - 507.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un Notaio, ai sensi dell’art. 17, legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 23 d.lgs. 149/2022 (cd. “Riforma Cartabia”).


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere la riabilitazione da protesto di assegni e cambiali elevati negli ultimi cinque anni è necessario presentare i seguenti documenti:

  • istanza di riabilitazione (scaricabile nella sezione "moduli");
  • copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del soggetto protestato ed eventuale copia del documento del delegato che firma l'istanza. In caso di persona giuridica occorre allegare altresì la visura camerale della società che attesti il potere di firma dell’istante;
  • originali delle cambiali unitamente all’atto di protesto o, nel caso di assegni bancari, copie rilasciate dalla banca. Se non è possibile depositare gli originali delle cambiali unitamente all’atto di protesto, è necessario produrre la fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto, da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto;
  • In caso di smarrimento del titolo protestato e di indisponibilità di copia dello stesso è necessario produrre denuncia di smarrimento da cui risultino i dati del titolo protestato e il beneficiario del titolo.
  • visura camerale dei protesti (da richiedersi esclusivamente presso la CCIAA territorialmente competente) con data non anteriore a una settimana dal deposito dell’istanza;
  • quietanza liberatoria del beneficiario, completa delle generalità dello stesso, con firma autenticata;
  • Nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica, occorre indicare nella liberatoria l’esatta ragione sociale o denominazione, le generalità della persona fisica che firma quale legale rappresentante e allegare visura camerale della società che attesti il potere di firma del firmatario. La quietanza deve necessariamente contenere la dichiarazione di aver ricevuto il pagamento, comprensivo delle spese di protesto, degli interessi e della penale, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario e delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento. Deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento all’assegno o alla cambiale protestati, quale risultante dalla visura dei protesti.

COME SI SVOLGE

Il provvedimento di riabilitazione è accordato, entro 30 giorni, con decreto del Presidente del Tribunale o di un suo delegato.
L’interessato dovrà recarsi in cancelleria per ritirare il provvedimento da presentare in Camera di commercio per ottenere la cancellazione.
In caso di diniego della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.
L'istanza deve essere depositata in cancelleria in modalità cartacea.


COSTI

Pagamento telematico mediante PagoPA:

  • contributo unificato di € 98,00;
  • diritti di cancelleria € 27,00;

N.B: non è possibile accettare pagamenti attestati tramite modello F23 o contrassegno di marca da bollo.


NORMATIVA 

Art. 17 legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 3 legge 235/2000.

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