Benvenuto sul sito del Tribunale di Benevento

Tribunale di Benevento - Ministero della Giustizia

Tribunale di Benevento
Ti trovi in:

Separazione consensuale o giudiziale

SEPARAZIONE CONSENSUALE

COS'È

E' una procedura che consente ai coniugi, allorchè si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

Procedura alternativa al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n. 162:

  • in Comune innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 2 L. cit.);
  • con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L. cit).

CHI PUO'RICHIEDERLO

I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc..).

N.B. E' necessaria l'assistenza di un avvocato.


DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione


COSA OCCORRE

La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

  • stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
  • certificato di matrimonio, da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 473 BIS.12, TERZO COMMA (VEDI ART. 473 BIS.48). 

SI RICORDA CHE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO E SONO ESENTI DA BOLLO.


COSTI

Contributo unificato da € 43,00 (obbligo di pagamento telematico).


NORMATIVA 

Arte. 158 c.c.; artt. 473 bis.47 - 473 bis.51 c.p.c.


SEPARAZIONE GIUDIZIALE

COS'È

E’ la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorchè non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l'ausilio di un legale. 

Procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n. 162:

- in Comune innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 2 L.cit.);

- con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L.cit.).


CHI PUO'RICHIEDERLO

Uno dei coniugi, con l’assistenza di un avvocato, chiede con ricorso la separazione giudiziale al Tribunale individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11, primo comma, e 473 bis c.p.c.


DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.


COSA OCCORRE

La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

  • stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
  • certificato di matrimonio, da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 473 BIS.12, TERZO COMMA (VEDI ART. 473 BIS.48).

SI RICORDA CHE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO E SONO ESENTI DA BOLLO.


COSTI

Contributo unificato da € 98,00 (obbligo di pagamento telematico).


NORMATIVA

Artt. 473 bis.47 - 473 bis.51 c.p.c.

Torna a inizio pagina Collapse