COS'È
Il trattamento sanitario obbligatorio è uno strumento cautelare rivolto verso una persona affetta da malattia mentale, nella fase acuta della sua situazione di malessere psichico. Tale provvedimento è adottato dal Sindaco che agisce nella sua veste di autorità sanitaria locale, con il potere di emettere ordinanze urgenti per imporre coattivamente il ricovero di un soggetto malato in struttura ospedaliera oppure in un altro luogo di cura, al fine di consentire l'applicazione d'idonee terapie.
Il sindaco su proposta formulata da un primo medico- che valuta le condizioni del soggetto e convalidata da un secondo medico di struttura pubblica, emette l'ordinanza ed, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, notifica il provvedimento al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune.
Lo stesso nelle 48 ore successive deve provvedere alla convalida dell'ordinanza sindacale. Se il TSO non viene convalidato, il sindaco deve disporne l'immediata cessazione. Il ricovero può proseguire con il consenso volontario della persona e, in tal caso, non è più necessario l'intervento del Giudice.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il sindaco su proposta formulata da un primo medico- che valuta le condizioni del soggetto - e convalidata da un secondo medico di struttura pubblica.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
COME SI RICHIEDE E QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI
Il sindaco emette l'ordinanza ed, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale (ovvero a mezzo pec), notifica il provvedimento al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Documenti necessari:
- Relata di notifica con indicazione dell’ora del deposito
- Ordinanza sindacale e sua notifica al paziente
- Proposta di TSO
- Convalida di TSO
- Eventuali Certificati di residenza
COSTI
La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio non comporta alcun costo.
TEMPI
Entro 48 ore dalla notificazione del provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Chi e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione. È competente il Tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.
Il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'art. 21 del Dlgs 01/09/2011, n. 150.
NORMATIVA
Legge 833/1978; Legge 180/1978; art. 21, dlgs. 150/2011